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Delibera ARERA 267/2023

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Disposizioni urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

 

  1. SINTESI DEL PROVVEDIMENTO

1.A Sospensione dei termini di pagamento
La delibera disciplina la durata della sospensione automatica dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento introdotta dalla delibera 216/2023 prevedendo un periodo di sospensione di 4 mesi a decorrere dalla data del 01/05/2023 al 31/08/2023, fatti salvi i pagamenti già effettuati. Il Cliente può decidere in autonomia di effettuare comunque i pagamenti degli importi delle fatture emesse.
Esiste la possibilità che il periodo venga prolungato con un successivo provvedimento.

1.B Disposizioni in materia di morosità
Per i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento non si applica, nel periodo di sospensione, la disciplina relativa alle sospensioni per morosità anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 01/05/2023. La non applicazione viene effettuata a tutti i livelli:
B.1) AU e Distributore Locale, che non eseguono richieste di sospensioni per utenze coinvolte e riattivano in automatico quelle eventualmente in essere;
B.2) Venditore, che evita di inviare richieste ad AU e DL.

1.C Anticipazioni a sostegno dei vari soggetti coinvolti, compresi i Venditori
E’ possibile richiedere a CSEA un anticipo a titolo gratuito degli importi per i quali è prevista la sospensione dei termini di pagamento, qualora l’importo delle fatture emesse dal 01/01/2023 al 01/05/2023, relativamente ai soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento, rappresenti oltre il 3% dell’importo delle fatture relative alla totalità degli utenti serviti nel medesimo periodo.

1.D Modalità di recupero delle anticipazioni
I Venditori che si sono avvalsi delle anticipazioni, devono trasmettere ogni tre mesi alla CSEA, entro il giorno 20 a partire dal mese di dicembre 2023, la documentazione attestante gli importi riscossi nel trimestre precedente nonché tutti gli eventuali importi riscossi fino al mese di novembre 2023. La restituzione alla CSEA degli importi recuperati va effettuata tramite rate mensili e su un periodo massimo pari a 12 mesi. I venditori devono provvedere entro il mese di novembre 2024 a conguagliare e restituire alla CSEA eventuali importi rateizzati come successivamente indicato, anche se non riscossi dagli utenti ovvero dai clienti finali.
Gli importi anticipati sono al netto dei pagamenti eventualmente già effettuati da parte degli utenti e dei clienti finali.

1.E Modalità di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi
Gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi sono rateizzati, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti finali, ferma restando la facoltà per i medesimi utenti di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o di corrispondere gli importi dovuti in base ad un piano di rateizzazione di durata inferiore da concordare con il proprio fornitore.
Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata cliente finale;
b) in base a rate non inferiori a 20 €;
c) per un periodo pari a 12 mesi. Il periodo di rateizzazione può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, qualora l’importo risulti inferiore a 20 €.
Qualora l’importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura o alla singola utenza, sia inferiore ad 50 € non è prevista la rateizzazione.
Al termine del periodo di sospensione (dal 01/09/2023) e comunque entro i due mesi successivi alla fine del periodo disposto (e quindi entro il 31/10/2023) i Venditori devono comunicare al cliente/utente, le seguenti informazioni:
a) gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;
b) il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale;
c) la facoltà dell’utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dal gestore ovvero dall’esercente l’attività di vendita.

1.F Obblighi informativi
Gli esercenti l’attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti hanno l’obbligo di:
F.1) pubblicare sul proprio sito internet, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, le misure adottate a tutela delle utenze colpite;
F.2) comunicare tempestivamente ai propri clienti finali, titolari di forniture/utenze coinvolte nelle misure in questione, che:
a) al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento il cliente finale dovrà comunque corrispondere al Venditore l’importo delle fatture per le quali sono stati sospesi i termini di pagamento, usufruendo delle misure di rateizzazione
senza interessi disposte dall’Autorità;
b) è fatta salva la facoltà del cliente ovvero dell’utente finale di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture (e degli avvisi di pagamento) i cui termini di pagamento sono stati sospesi.

1.G Altre disposizioni

 

1.G.1) Possibilità di non emettere fatture nel periodo di vigenza del provvedimento;
Il Venditore può decidere di non emettere le fatture per l’intero periodo di sospensione dei termini di pagamento (dal 01/05/2023 al 31/08/2023);

1.G.2) Impatti sul CMOR
Per le utenze coinvolte nell’elenco dei Comuni stabilito dal DL 61/23, in ambito CMOR si dovrà:
a) sospendere l’applicazione dei corrispettivi CMOR previsti dal TISIND (art. 2.3); tale sospensione sarà operata dai Distributori Locali, che dovranno comunque evidenziare nel rendiconto analitico mensile che comunicano al SII, l’importo dei CMOR di cui è sospesa l’applicazione. L’applicazione di questi CMOR è posticipata alla fine del periodo di vigenza dei provvedimenti in questione (quindi, al momento, a dopo il 31/08/2023);
b) posticipare i termini per l’annullamento e per la sospensione delle richieste di indennizzo delle richieste entranti (quindi quelle effettuate dall’utente entrante del TISIND); tali annullamenti e sospensioni delle richieste di indennizzo, dovranno essere comunicati al SII secondo quanto quest’ultimo disporrà entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera in analisi (e quindi entro il 14/08/2023) ed indicando che il flusso informativo è riferito al presente provvedimento; il SII verificherà che tali comunicazioni siano fatte nel rispetto di quanto disporrà, anche richiedendo (a campione) documenti e informazioni che gli permettano di assolvere a tale compito.

1.G.3) Differimento delle tempistiche per il settore elettrico e gas
Per le imprese aventi sede legale o sede operativa nell’elenco dei Comuni stabilito dal DL 61/23, sono prorogati di 90 giorni:
a) i termini stabiliti dal titolo VII del TIUC per l’invio dei conti annuali separati relativi all’esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2021 (esercizio unbundling 2022);
b) i termini per l’invio delle informazioni e delle comunicazioni relative agli obblighi di separazione funzionale previsti dal TIUF per l’anno 2023 (relative all’anno solare 2022).

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