Come previsto dalla Delibera ARERA 565/2023 del 30/11/2023, le utenze di energia elettrica e gas naturale localizzate nei comuni di cui all’Allegato 1 del Decreto Legge 61/23, che sono asservite ad abitazioni o sedi che siano risultate compromesse nella loro integrità funzionale, sulla base dei criteri funzionali definiti dal Commissario straordinario di cui all’articolo 20-ter del medesimo DL, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, possono presentare apposita richiesta per ottenere le agevolazioni ad esse spettanti.

Tali agevolazioni sono così sintetizzabili:

1. ENERGIA ELETTRICA
1.1 UTENZE DOMESTICHE
Disapplicazione delle seguenti voci di fatturazione:
a) di tutte le componenti dell’Uso Delle Reti DOMESTICI;
b) gli Oneri di Sistema ASOS, ARIM, UC3 e UC6.
1.2 UTENZE NON DOMESTICHE
Disapplicazione delle seguenti voci di fatturazione:
a) la componente tariffaria TRAS, dell’Uso delle Reti NON DOMESTICI;
b) le componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, dell’Uso delle Reti NON DOMESTICI;
c) le componenti tariffarie MIS, dell’Uso delle Reti NON DOMESTICI;
d) gli Oneri di Sistema ASOS, ARIM, UC3 e UC6.

2. GAS NATURALE (UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE)
Disapplicazione delle seguenti voci di fatturazione
a) le componenti T1 e T3, dei servizi di Distribuzione;
b) le componenti RE, RS e UG1, UG2, UG3, ST e VR, dei servizi di Distribuzione.

A tali agevolazioni si aggiungono la disapplicazione degli oneri previsti a carico del cliente finale per operazioni di attivazioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture.

La Commissione europea ha dato il via libera al Decreto Energia che promuove la realizzazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Il Ministro per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha commentato: “Questa è una vera e propria svolta, un nuovo capitolo nella relazione tra cittadini ed energia”.

Pichetto ha aggiunto: “Le Comunità Energetiche Rinnovabili potranno ora fiorire nel Paese, potenziando le fonti di energia rinnovabile e ponendo il territorio al centro del panorama energetico nazionale. Attraverso queste comunità, ogni individuo potrà contribuire alla produzione di energia rinnovabile, beneficiando economicamente dell’autoconsumo, senza la necessità diretta di spazi per la realizzazione di impianti FER.”

“Data la sua unicità, il decreto italiano ha richiesto un’attenzione particolare dalla Commissione Europea, che ha pienamente approvato il modello italiano: questo rappresenta un punto di riferimento per altre iniziative in Europa”, ha concluso Pichetto. “Desidero ringraziare tutti gli organi del Ministero e la rappresentanza italiana a Bruxelles per il valore tecnico delle normative e per la costruttiva interazione con le istituzioni europee.”

Il decreto italiano si basa su due principali iniziative: una tariffa incentiva sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa e un sostegno finanziario a fondo perduto. La potenza finanziabile è fissata a cinque Gigawatt in totale, con un termine entro il 2027.

Inoltre, per le Comunità realizzate nei comuni con meno di 5.000 abitanti, è previsto un contributo a fondo perduto che copre fino al 40% dei costi ammissibili relativi agli investimenti per la creazione o l’ampliamento di impianti esistenti. Questa iniziativa è finanziata con 2,2 miliardi provenienti dal PNRR, con l’obiettivo di raggiungere una potenza di almeno 2 Gigawatt. Il contributo a fondo perduto può essere combinato con la tariffa incentiva entro determinati limiti.

I vantaggi previsti coinvolgono tutte le tecnologie rinnovabili, come il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse. Per le CER, i destinatari possono essere gruppi di cittadini, condomini, piccole e medie imprese, nonché enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi. La potenza massima degli impianti non può superare il Megawatt.

Il primo passo per la realizzazione di una CER, dopo aver individuato l’area per la costruzione dell’impianto e della cabina primaria, è la creazione di un’associazione il cui scopo principale sia il beneficio ambientale, economico e sociale.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è responsabile della gestione dell’iniziativa, valutando i requisiti per accedere ai benefici e distribuendo gli incentivi. Su richiesta degli interessati, il GSE può verificare preliminarmente l’ammissibilità all’iniziativa.

Fonte: sito web Mase

 

Con il 10 gennaio 2024 alle porte, l’Italia si prepara per una svolta epocale nel suo mercato energetico. Dopo numerosi rinvii, il Servizio di Maggior Tutela scomparirà, e la migrazione al mercato libero dell’energia diventerà obbligatoria per tutti i consumatori. Ma cosa accadrà a coloro che non effettueranno questa migrazione? Saranno coinvolti in quello che viene definito il Servizio a Tutele Graduali (STG).

Mercato Tutelato vs. Mercato Libero

Prima di addentrarci nel concetto di STG, è importante comprendere le differenze tra il “mercato tutelato” e il “mercato libero.” Nel mercato tutelato, le condizioni economiche e contrattuali per l’energia sono stabilite direttamente dall’Autorità di Regolamentazione per l’Energia, Reti e Ambiente (Arera) con una cadenza trimestrale.

D’altra parte, il mercato libero è un’arena competitiva in cui i prezzi e le condizioni contrattuali per l’energia sono definiti dai singoli fornitori energetici in base alla legge della domanda e dell’offerta. È un mercato che offre flessibilità e possibilità di scelta ai consumatori.

Chi Sarà Coinvolto negli STG?

Secondo l’Autorità di Regolamentazione, la fine del mercato tutelato interesserà i “non vulnerabili.” La categoria dei vulnerabili comprende individui di età superiore a 75 anni, persone in difficoltà economica, coloro che necessitano di apparecchiature mediche o terapeutiche vitali alimentate da energia elettrica, individui riconosciuti come disabili ai sensi della legge 104, residenti in isole minori scarsamente collegate al resto del paese e chi risiede in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi catastrofici.

Cosa Significa il Servizio a Tutele Graduali (STG)?

Per coloro che rientrano nella categoria dei “non vulnerabili” e non hanno migrato a un fornitore del mercato libero dell’energia, ci sarà il passaggio al regime STG.

Innanzitutto è opportuno precisare che per tali clienti non ci sarà alcuna interruzione nell’erogazione della fornitura di energia elettrica.

Il Servizio a Tutele Graduali viene erogato da venditori selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali. Ogni area territoriale è servita da un solo fornitore, il quale può anche servire più aree contemporaneamente.

Tale passaggio al STG comporterà per i clienti una serie di cambiamenti significativi:

  1. Tariffe Regolate: saranno stabilite da Arera. I consumatori non avranno l’opportunità di negoziare tariffe più convenienti con i fornitori.
  2. Mancanza di scelta: la libertà di scelta del fornitore sarà sottratta ai consumatori. Saranno obbligati a seguire le tariffe e le condizioni stabilite da Arera.
  3. Rischio di costi elevati: la mancanza di concorrenza potrebbe comportare tariffe meno competitive rispetto al mercato libero, con conseguente aumento dei costi per l’energia.
  4. Mancanza di flessibilità: gli operatori in STG potrebbero non essere in grado di soddisfare le esigenze specifiche dei consumatori, in un contesto in cui l’efficienza energetica e la gestione consapevole dell’energia sono priorità crescenti.

In conseguenza di quanto sopra diviene essenziale migrare a un fornitore del mercato libero dell’energia prima della scadenza del gennaio 2024. Questa scelta ti consentirà di personalizzare il tuo contratto, beneficiare di offerte competitive e sostenere fornitori energetici che investono nelle energie rinnovabili.

Se ancora non hai scelto, contatta Orangy oggi stesso e assicurati di fare la scelta migliore per le tue esigenze energetiche.

Tuttavia, è importante notare che ulteriori proroghe potrebbero essere previste dal governo ad oggi in carica.

Nel mondo complesso delle bollette dell’energia elettrica e del gas, la trasparenza è fondamentale per i consumatori. In ottemperanza all’articolo 20 dell’allegato A della delibera 501/2014/R/com, informiamo i nostri clienti che la Guida alla Bolletta Luce e Gas è da tempo disponibile online sul nostro sito web, raggiungibile a questo link.

Questa guida è stata appositamente progettata per offrire ai consumatori tutte le informazioni necessarie per comprendere in modo chiaro e inequivocabile le voci presenti sulla loro bolletta energetica e del gas.

La guida comprende:

  1. Spiegazioni dettagliate delle voci in bolletta: abbiamo suddiviso la bolletta in elementi chiave, spiegando cosa rappresenta ogni voce. Tutte le voci di costo, i chiarimenti su accise e imposte e molte altre voci sono descritte in modo dettagliato e trasparente.
  2. Grafici e tabelle esplicative: utilizziamo grafici e tabelle per rendere più visibili i dati importanti. I consumatori possono vedere chiaramente come si suddivide il loro consumo e i relativi costi.
  3. Risorse aggiuntive: forniamo collegamenti a ulteriori risorse, come i contatti dell’assistenza clienti e le informazioni sulla normativa energetica vigente.

La nostra guida non solo soddisfa l’obbligo normativo, ma va oltre, fornendo ai consumatori gli strumenti necessari per diventare consumatori informati ed autonomi.

La trasparenza è la chiave per un mercato libero dell’energia più equo e accessibile a tutti.

Disposizioni urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

 

  1. SINTESI DEL PROVVEDIMENTO

1.A Sospensione dei termini di pagamento
La delibera disciplina la durata della sospensione automatica dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento introdotta dalla delibera 216/2023 prevedendo un periodo di sospensione di 4 mesi a decorrere dalla data del 01/05/2023 al 31/08/2023, fatti salvi i pagamenti già effettuati. Il Cliente può decidere in autonomia di effettuare comunque i pagamenti degli importi delle fatture emesse.
Esiste la possibilità che il periodo venga prolungato con un successivo provvedimento.

1.B Disposizioni in materia di morosità
Per i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento non si applica, nel periodo di sospensione, la disciplina relativa alle sospensioni per morosità anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 01/05/2023. La non applicazione viene effettuata a tutti i livelli:
B.1) AU e Distributore Locale, che non eseguono richieste di sospensioni per utenze coinvolte e riattivano in automatico quelle eventualmente in essere;
B.2) Venditore, che evita di inviare richieste ad AU e DL.

1.C Anticipazioni a sostegno dei vari soggetti coinvolti, compresi i Venditori
E’ possibile richiedere a CSEA un anticipo a titolo gratuito degli importi per i quali è prevista la sospensione dei termini di pagamento, qualora l’importo delle fatture emesse dal 01/01/2023 al 01/05/2023, relativamente ai soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento, rappresenti oltre il 3% dell’importo delle fatture relative alla totalità degli utenti serviti nel medesimo periodo.

1.D Modalità di recupero delle anticipazioni
I Venditori che si sono avvalsi delle anticipazioni, devono trasmettere ogni tre mesi alla CSEA, entro il giorno 20 a partire dal mese di dicembre 2023, la documentazione attestante gli importi riscossi nel trimestre precedente nonché tutti gli eventuali importi riscossi fino al mese di novembre 2023. La restituzione alla CSEA degli importi recuperati va effettuata tramite rate mensili e su un periodo massimo pari a 12 mesi. I venditori devono provvedere entro il mese di novembre 2024 a conguagliare e restituire alla CSEA eventuali importi rateizzati come successivamente indicato, anche se non riscossi dagli utenti ovvero dai clienti finali.
Gli importi anticipati sono al netto dei pagamenti eventualmente già effettuati da parte degli utenti e dei clienti finali.

1.E Modalità di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi
Gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi sono rateizzati, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti finali, ferma restando la facoltà per i medesimi utenti di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o di corrispondere gli importi dovuti in base ad un piano di rateizzazione di durata inferiore da concordare con il proprio fornitore.
Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata cliente finale;
b) in base a rate non inferiori a 20 €;
c) per un periodo pari a 12 mesi. Il periodo di rateizzazione può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, qualora l’importo risulti inferiore a 20 €.
Qualora l’importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura o alla singola utenza, sia inferiore ad 50 € non è prevista la rateizzazione.
Al termine del periodo di sospensione (dal 01/09/2023) e comunque entro i due mesi successivi alla fine del periodo disposto (e quindi entro il 31/10/2023) i Venditori devono comunicare al cliente/utente, le seguenti informazioni:
a) gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;
b) il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale;
c) la facoltà dell’utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dal gestore ovvero dall’esercente l’attività di vendita.

1.F Obblighi informativi
Gli esercenti l’attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti hanno l’obbligo di:
F.1) pubblicare sul proprio sito internet, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, le misure adottate a tutela delle utenze colpite;
F.2) comunicare tempestivamente ai propri clienti finali, titolari di forniture/utenze coinvolte nelle misure in questione, che:
a) al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento il cliente finale dovrà comunque corrispondere al Venditore l’importo delle fatture per le quali sono stati sospesi i termini di pagamento, usufruendo delle misure di rateizzazione
senza interessi disposte dall’Autorità;
b) è fatta salva la facoltà del cliente ovvero dell’utente finale di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture (e degli avvisi di pagamento) i cui termini di pagamento sono stati sospesi.

1.G Altre disposizioni

 

1.G.1) Possibilità di non emettere fatture nel periodo di vigenza del provvedimento;
Il Venditore può decidere di non emettere le fatture per l’intero periodo di sospensione dei termini di pagamento (dal 01/05/2023 al 31/08/2023);

1.G.2) Impatti sul CMOR
Per le utenze coinvolte nell’elenco dei Comuni stabilito dal DL 61/23, in ambito CMOR si dovrà:
a) sospendere l’applicazione dei corrispettivi CMOR previsti dal TISIND (art. 2.3); tale sospensione sarà operata dai Distributori Locali, che dovranno comunque evidenziare nel rendiconto analitico mensile che comunicano al SII, l’importo dei CMOR di cui è sospesa l’applicazione. L’applicazione di questi CMOR è posticipata alla fine del periodo di vigenza dei provvedimenti in questione (quindi, al momento, a dopo il 31/08/2023);
b) posticipare i termini per l’annullamento e per la sospensione delle richieste di indennizzo delle richieste entranti (quindi quelle effettuate dall’utente entrante del TISIND); tali annullamenti e sospensioni delle richieste di indennizzo, dovranno essere comunicati al SII secondo quanto quest’ultimo disporrà entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera in analisi (e quindi entro il 14/08/2023) ed indicando che il flusso informativo è riferito al presente provvedimento; il SII verificherà che tali comunicazioni siano fatte nel rispetto di quanto disporrà, anche richiedendo (a campione) documenti e informazioni che gli permettano di assolvere a tale compito.

1.G.3) Differimento delle tempistiche per il settore elettrico e gas
Per le imprese aventi sede legale o sede operativa nell’elenco dei Comuni stabilito dal DL 61/23, sono prorogati di 90 giorni:
a) i termini stabiliti dal titolo VII del TIUC per l’invio dei conti annuali separati relativi all’esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2021 (esercizio unbundling 2022);
b) i termini per l’invio delle informazioni e delle comunicazioni relative agli obblighi di separazione funzionale previsti dal TIUF per l’anno 2023 (relative all’anno solare 2022).

Recentemente abbiamo introdotto una nuova APP per smartphone e tablet, chiamata Orangy, destinata ai nostri clienti, che va a sostituire la precedente app My Orangy.

L’obiettivo principale è consentire agli utenti di gestire e consultare le informazioni relative ai loro consumi di energia e gas ovunque si trovino, utilizzando il proprio device.

L’interfaccia dell’app è estremamente semplice, e il menù intuitivo facilita l’accesso alle varie funzionalità.

Dopo aver scaricato l’applicazione dall’app store Apple o Google, a seconda se si dispone appunto di un device Apple o Android, e averla installata sul dispositivo, l’utente si troverà davanti a una schermata di accesso. Qui potrà inserire le sue credenziali utilizzando l’indirizzo email fornito durante la fase di sottoscrizione del contratto e poi generare una password a sua scelta per la registrazione. Nel caso di difficoltà, è possibile richiedere a Orangy la creazione di un account per utilizzare l’app.

Una volta all’interno dell’applicazione, il cliente potrà visualizzare lo storico dei pagamenti, le fatture in scadenza, comunicare l’autolettura, visualizzare i consumi suddivisi per fasce orarie e altro ancora.

Quindi, oltre alle funzionalità di consultazione, è possibile anche modificare i propri dati di contatto e di accesso all’applicazione, non tutti, nonché ricevere comunicazioni inviate da Orangy.

È importante sottolineare che il download dell’app è gratuito sia su Apple Store che su Google Play Store, e che l’unico requisito per accedere è essere clienti attivi che si autenticano nell’app con l’indirizzo email utilizzato durante la sottoscrizione del contratto.

Si ricorda che utilizzare l’App Orangy per inviare l’autolettura dei contatori nelle date previste è il modo più comodo e veloce per comunicare i propri consumi reali a Orangy.

Dal 10 gennaio 2024, una nuova era nel settore dell’energia si aprirà per gli utenti domestici. In quella data, il passaggio dal mercato tutelato a quello libero diventerà obbligatorio, offrendo agli utenti la possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore energetico. Questo cambiamento porterà una serie di opportunità e vantaggi per i consumatori, ma richiederà anche una maggiore consapevolezza e attenzione nella gestione delle forniture energetiche.

I vantaggi del mercato libero dell’energia:

Il passaggio al mercato libero dell’energia rappresenta una svolta significativa per gli utenti domestici. Invece di essere vincolati a un unico fornitore energetico, gli utenti avranno accesso a un’ampia gamma di offerte e tariffe competitive. Ciò significa che potranno confrontare i prezzi e i servizi offerti da diverse compagnie energetiche per trovare la soluzione migliore per le proprie esigenze. Oltre alla possibilità di risparmiare sui costi energetici, il mercato libero favorirà l’innovazione e la competizione, incoraggiando le compagnie energetiche a migliorare i propri servizi e ad offrire opzioni sostenibili.

Come affrontare il passaggio al mercato libero dell’energia:

Informarsi: È essenziale che gli utenti domestici si informino in modo adeguato sul passaggio al mercato libero dell’energia. Questo implica la conoscenza dei propri diritti e delle procedure necessarie per effettuare il cambiamento. È possibile trovare informazioni utili sul sito web dell’Autorità per l’Energia (o dell’ente regolatore competente) e attraverso risorse informative online.

Analizzare le offerte: Una volta comprese le procedure, gli utenti dovrebbero iniziare ad analizzare le offerte disponibili sul mercato libero. Confrontare le tariffe, i servizi aggiuntivi e le politiche delle diverse compagnie energetiche permetterà di identificare l’opzione migliore. Alcuni fornitori potrebbero offrire sconti per i nuovi clienti o pacchetti personalizzati per soddisfare specifiche esigenze energetiche.

Considerare l’efficienza energetica: Il passaggio al mercato libero è un’ottima opportunità per valutare l’efficienza energetica della propria abitazione. Investire in dispositivi a basso consumo energetico e nell’isolamento termico può aiutare a ridurre i consumi e risparmiare ulteriormente sui costi energetici a lungo termine.

Monitorare i consumi: Una volta completato il passaggio al mercato libero, è importante monitorare attentamente i propri consumi energetici. Ciò può essere fatto tramite appositi strumenti o app forniti dal proprio fornitore energetico. Il monitoraggio dei consumi consentirà di individuare eventuali sprechi e prendere provvedimenti per ridurli, contribuendo così al risparmio energetico.

Valutare periodicamente le offerte: Il mercato dell’energia è in costante evoluzione, quindi è consigliabile valutare periodicamente le offerte disponibili. Ciò garantirà che si continui a beneficiare delle tariffe più vantaggiose e delle opzioni adatte alle proprie esigenze.

Il passaggio dal mercato tutelato a quello libero rappresenta una nuova opportunità per gli utenti domestici di prendere il controllo delle proprie forniture energetiche. Oltre al potenziale risparmio economico, i consumatori avranno accesso a un mercato competitivo, che promuove l’innovazione e l’adozione di soluzioni energetiche sostenibili. Prepararsi adeguatamente, analizzare attentamente le offerte disponibili e monitorare i consumi energetici consentiranno agli utenti di massimizzare i benefici offerti dal mercato libero dell’energia.

BONUS SOCIALE, I REQUISITI PER IL 2023

Il nucleo familiare/cittadino deve risultare in condizione di disagio economico, ossia deve:

  • appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro,

oppure

  • appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro,

oppure

  • appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Limitatamente ai bonus sociali elettrico e gas il valore soglia dell’ISEE di accesso alle agevolazioni per l’anno 2023 è stato elevato a 15.000 euro dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197.

  • uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o di gas naturale e/o idrica:
  • con tariffa per usi domestici (ossia la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare) o, per accedere al bonus sociale idrico, per uso domestico residente;
  • attivo (ossia l’erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità.

In alternativa, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare, di una fornitura condominiale (centralizzata) di gas naturale e/o idrica per uso civile e attiva.

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza della DSU (cosiddetto “vincolo di unicità”).

Ad esempio per l’anno 2021 un solo bonus per disagio economico elettrico, un solo bonus gas e un solo bonus idrico.

QUALI REQUISITI DEVE AVERE LA FORNITURA PER POTER BENEFICIARE DEL BONUS?

FORNITURA DIRETTA

La fornitura diretta elettrica, gas e idrica deve essere intestata a uno dei componenti del nucleo familiare ISEE, ossia il contratto di luce, gas e acqua deve essere intestato a uno dei componenti del nucleo, indicati nella DSU. Inoltre:

la fornitura diretta elettrica deve essere:

  • per uso domestico, ossia deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;
  • attiva, ossia l’erogazione del servizio deve essere in corso; sono considerate attive anche le forniture momentaneamente sospese per morosità.

La fornitura diretta gas deve essere:

  • per uso domestico, ossia deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;
  • attiva, ossia deve essere in corso l’erogazione del servizio; sono considerate attive anche le forniture momentaneamente sospese per morosità;
  • il gas naturale deve essere utilizzato per riscaldamento e/o uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
  • il misuratore (contatore) del gas installato nell’abitazione non deve essere di classe superiore a G6 (la classe massima del misuratore installato per le utenze domestiche).

La fornitura diretta idrica deve essere:

  • per uso domestico residente, ossia deve servire l’abitazione in cui l’utente ha la residenza;
  • attiva, ossia deve essere in corso l’erogazione del servizio; sono considerate attive anche le utenze momentaneamente sospese per morosità.

FORNITURA CONDOMINIALE

La fornitura condominiale, ossia la fornitura che serve il condominio in cui si trova l’abitazione del componente del nucleo familiare ISEE, deve avere le seguenti caratteristiche:

per la fornitura condominiale di gas naturale:

  • il PDR (punto di riconsegna) deve essere relativo ad un condominio in cui sono presenti unità abitative che utilizzano il gas naturale in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;
  • il gas deve essere utilizzato per riscaldamento e/o uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
  • la fornitura deve essere attiva;
  • la fornitura di gas deve essere utilizzata dal cliente domestico in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare.

Per la fornitura condominiale idrica:

  • deve essere attiva.

Nel caso in cui non sia stata preliminarmente individuata dal Gestore Idrico competente una fornitura idrica diretta, ossia intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE, se il nucleo familiare risulta intestatario di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici e attivo, il Gestore Idrico assume che il nucleo familiare usufruisca anche di una fornitura idrica centralizzata e provvede a riconoscere il bonus.

VALORI IN VIGORE NEL I TRIMESTRE 2023, 1° GENNAIO – 31 MARZO 2023

Numerosità familiare 1-2 componenti          € 182,7

Numerosità familiare 3-4 componenti          € 236,7

Numerosità familiare oltre 4 componenti      € 265,5

FONTE: sito web ARERA